Ammortamento auto, cellulari, beni inferiori a 516,46 euro.
Nel trattamento contabile e fiscale dei beni strumentali occorre tenere presente i seguenti dati:
- il costo sostenuto per l’acquisto: se l’importo è maggiore o inferiore di 516.46 euro);
- la deducibilità fiscale consentita: se il bene è totalmente deducibile o meno;
- il regime adottato dal professionista: regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario.
Per i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 è stato introdotto il super ammortamento, cioè la maggiorazione al 140% del costo d’acquisto .
Occorre in primo luogo suddividere i beni in due categorie:
- i beni con un valore unitario maggiore di 516, 46 euro vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988; il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
- I beni di importo unitario inferiore a 516,46 euro possono essere registrati come costi di esercizio e dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati, oppure è possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi.
- Per gli acquisti di beni strumentali nuovi acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 è possibile fare a il c.d super ammortamento, cioè è prevista una maggiorazione al 140 % del valore fiscale del bene, rilevata in maniera extra contabile. Il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall’importo, cioè il costo può essere sia maggiore o sia inferiore a 516.46 euro.
Le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello Unico 2016, ricordando che:
- i beni che vengono usati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via.
- beni a uso promiscuo sono deducibili al 50%. Sono i beni utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.
- I beni a deducibilità limitata sono i beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all’intero costo: 80% per cellulari, smartphone, 20% per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori; 70% per autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti .
In particolare per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,la deducibilità è limitata a un solo veicolo per professionista, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan (il limite è di 25.306,39 euro per i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016).
Per i motocicli il limite è di euro 4.131,66 ( euro 5.784,32 euro per i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016); per i ciclomotori euro 2.065,83 ( euro 2.892,16 per i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016).
Per i contribuenti aderenti al regime dei Minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento.
Bisogna peraltro distinguere tra:
- beni a uso promiscuo : sono deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR. In particolare c’è una presunzione di promiscuità per cui si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).
- beni a uso esclusivo: sono deducibili al 100%
Per i contribuenti aderenti al regime forfetario la deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria.