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Al 31 maggio primo invio liquidazioni periodiche

  • di Luigi Mondardini

    Trasmissione telematica obbligatoria dei dati .

    Il nuovo adempimento  è stato introdotto dal D.L. n. 193 del 22.10.2016 art. 4 comma 2, convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016.

    Sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche , tutti i soggetti passivi Iva con liquidazione mensile e trimestrale, anche nel caso di liquidazione a credito.

    Sono viceversa esonerati  quei soggetti che hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti Iva art. 10. Nel caso in cui  il soggetto effettui in parte operazioni esenti Iva art. 10 queste dovranno essere sommate a quelle imponibili e ricomprese nel Quadro “VP”, anche in caso di contabilità separata.

    Inoltre sono parimenti esonerati  i soggetti non obbligati alle Liquidazioni periodiche Iva in quanto rientranti nei regimi dei minimi o forfettari, sempre che  nel corso del periodo d’imposta non vengano meno le condizioni di esonero.

    Il riferimento è ai trimestri solari; pertanto i contribuenti mensili accorperanno in un'unica comunicazione le liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

    I modelli sono composti dal frontespizio  e dal quadro che riepiloga tutte le operazioni .

     

    Per quanto riguarda i termini di trasmissione,  le scadenze per l'anno d'imposta 2017 sono le seguenti: primo trimestre 2017: entro il 31.05.2017; secondo  trimestre 2017: entro il 18.09.2017 (il 16.09 è sabato); terzo trimestre 2017: entro il 30.11.2017; quarto trimestre 2017: entro il 28.02.2018.

    In caso di attività separate si dovrà inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa. 

    In caso di inadempimento le sanzioni amministrative vanno da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 .

    Le sanzioni di cui sopra possono essere ridotte del 50% se la trasmissione avviene nei 15 gg successivi alla scadenza originaria ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11 comma 2 ter del Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.1997). 

    L’ Ufficio è tenuto a rendere noto ai contribuenti o per loro conto agli intermediari le risultanze di congruità dei dati rilevati dalle liquidazioni Iva trimestrali e i dati delle comunicazioni fatture di acquisto e fatture emesse; congruità dei dati risultanti dalle comunicazioni liquidazioni trimestrali ed i relativi versamenti.

     

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