Imminente la Comunicazione Dati delle Liquidazioni per 3° trimestre 2017.
In merito all’obbligo di trasmettere la comunicazione, sono previste in caso di errori o omissioni sanzioni, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
E' comunque possibile sanare inviando successivamente alla scadenza la comunicazione corretta ed i nuovi dati andranno a sostituirsi a quelli precedentemente trasmessi.
E’ in ogni caso applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, variabile in base al tempo intercorso tra la scadenza originaria di trasmissione ed il ravvedimento stesso.
Sono esonerati dall’invio:
- i contribuenti minimi e forfettari anche quando pongano in essere acquisti intracomunitari, con conseguente obbligo di versamento dell'imposta.
- Le associazioni che hanno optato, avendone i requisiti, per il regime della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e similari), ancorché introitino somme soggette al versamento IVA forfetizzato.
- I contribuenti che pongono in essere solo operazioni esenti, salvo che non siano poste in essere , anche occasionalmente, operazioni imponibili o in caso di acquisto in regime di reverse charge .
I trimestrali compileranno un modulo riportante i valori dell'intero trimestre, mentre i contribuenti mensili compileranno una Comunicazione contenente tre moduli, relativamente a luglio, agosto e settembre.
Nel caso in cui non si siano poste in essere operazioni, e non vi sia alcun altro dato da riportare , come, ad esempio, il credito del periodo precedente, la comunicazione può non essere presentata.