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Agevolazioni per le vendite giudiziarie immobiliari

  • di Luigi Mondardini

    Per Imposte di registro, ipotecaria e catastali, misura fissa

    L'art. 16 del DL 18/2016 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovino applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie.

    Tale agevolazione è subordinata alla condizione  che l'immobile sia rivenduto entro due anni.

    L'agevolazione trova applicazione dal 16.2.2016 al 31.12.2016. 

    La disciplina agevolativa trova applicazione  agli atti ed ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, quali uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù, nell'ambito di:

    a) una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV c.p.c.;

    b) una procedura di vendita di cui all'art. 107 del RD 267/42 (Legge fallimentare), ovvero una vendita immobiliare fallimentare.

    Condizione per l’applicazione del beneficio è  che l’immobile venga trasferito nuovamente  entro 2 anni dall'acquisto agevolato.

    Nel caso ciò non avvenga, cioè l’immobile non sia ritrasferito nel termine biennale, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.

    Dalla scadenza di due anni  infine decorre il termine, triennale, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.

     

     

     

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