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Agevolazione prima casa ampliata con la L.Stabilità 2016

  • di Luigi Mondardini

    Aliquota ridotta purchè la cessione avvenga entro un anno dall’acquisto.

    Si ricorda che per godere dell’agevolazione prima casa, vanno  rispettati precise condizioni:
     
    a) non deve trattarsi di immobile di lusso;
     
    b) l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero,che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
    La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
     
    c) Nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; 
     
    d) L’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa.
     
    La casa acquistata con il beneficio fiscale non dovrà essere ceduta per almeno un quinquennio oppure , se ceduta prima del decorso del quinquennio, entro un anno sia acquistata  altra prima casa.
     
    La Legge di Stabilità 2016 prevede che , nel caso in cui l’acquirente detenga un immobile acquistato  con  agevolazione  prima casa , per fruire dell’agevolazione una seconda volta , deve provvedere alla sua cessione entro un anno dalla data di stipula dell’atto con il quale viene acquistato il “nuovo” immobile.
     
    L’estensione dell’agevolazione prima casa riguarda sia gli atti soggetti a imposta  di registro che gli atti soggetti ad IVA.
     
    Inoltre si applica anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione. 
     
    L’articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede  l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell’immobile, acquistato con i benefici ‘prima casa’, provvedano ad acquisire un’altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di agevolazione.
     
     
    L’ ’Amministrazione Finanziaria, ha chiarito che il credito di imposta in questione spetta  al contribuente anche nel caso di acquisto di una  nuova abitazione prima della vendita dell’immobile  precedente. 
     
    All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni ‘prima casa' il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione del precedente l'immobile. 
     
     

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