Solo sui canoni “corrisposti” per categorie C/1
I primi chiarimenti anche per il credito d'imposta per botteghe e negozi.
La norma riconosce a tutti i soggetti :
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che esercitano attività d'impresa
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un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione
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relativo al mese di marzo 2020
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degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito era già utilizzabile a partire dal 25 marzo scorso, ma solo ora arrivano i chiarimenti e le risposte fornite non possono che destare ulteriori perplessità.
Infatti l’Agenzia delle Entrate afferma che la disposizione “ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone” concludendo che il credito sarà maturato solo dopo l’effettivo pagamento dell’importo medesimo.
La domanda sorge spontanea: come l’Agenzia delle Entrate deciderà di sanzionare tutti coloro che hanno già compensato il credito, senza aver effettivamente sostenuto l’esborso del canone.
Infatti molti potrebbero aver effettuato la compensazione di un credito per un importo pari al 60% del canone risultante da contratto già a partire dal 25 marzo.
Si auspica quindi che l’Ufficio possa rivedere questa impostazione in occasione del nuovo decreto in arrivo.
Quanto poi alla categoria catastale che identifica gli immobili oggetto di agevolazione, l’Ufficio si attiene rigorosamente alle disposizioni normative, escludendo qualsiasi immobile diverso da C/1.
Rimangono ancora aperti alcuni dubbi:
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relativi all’ambito soggettivo e cioè se il credito sia ristretto ai soli “soggetti esercenti attività di impresa”, oppure a tutti i “soggetti titolari di partita IVA” citati nella relazione;
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e all’ambito oggettivo: se nei contratti in cui sono incluse delle pertinenze, magari classificate con categoria C/2, la quota di canone riferito a queste ultime dovrebbe quindi essere scomputata, perché di diversa categoria catastale C/1?
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Infine rimane ancora aperto il tema dell’affitto d’azienda.