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Adesioni e avvisi bonari

  • di Luigi Mondardini

    Nessuna proroga

    Accertamenti esecutivi

    Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non è prevista  alcuna specifica sospensione , se non quella più generale legata ai termini per proporre ricorso.

    Per l’acquiescenza a tali atti occorre  calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni (periodo tra 9 marzo e 15 aprile).

    Peraltro, mancando una specifica previsione sull’eventuale sospensione di questi provvedimenti, sono applicabili le ordinarie regole sulla rateazione delle somme (fino a otto rate trimestrali di pari importo ovvero 16 se il dovuto supera i 50mila euro).

    Istanze di adesione

    I termini per presentare l’istanza di adesione, essendo legati alla data di impugnazione, devono considerare la sospensione dei 38 giorni. Se l’istanza è stata presentata prima del 9 marzo, la nuova scadenza dell’impugnazione deve considerare la sospensione.

    In concreto dalla data di notifica occorre aggiungere agli ordinari termini sempre 38 giorni. E quindi 60 + 38, in caso di adesione 60 + 90 + 38 (in tal senso circolare 6/E/2020).

    Sottoscrizione atto di adesione

    Nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto l’atto di adesione, entro 20 giorni, deve provvedere al versamento dell’intera somma, o della prima rata, ai fini del perfezionamento dell’accordo.

    In tal caso non esiste alcuna sospensione e pertanto il pagamento deve eseguirsi entro il ventesimo giorno senza deroga.

    Analoga esclusione per le rateazioni delle adesioni: il decreto, infatti, non ha disciplinato queste ipotesi e pertanto le rate, anche se scadenti nel periodo di sospensione, devono essere regolarmente corrisposte.

     

    Avvisi bonari

    Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione.

    Cartelle di pagamento

    Il decreto ha espressamente sospeso le cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio.

    Dovranno così essere saldati entro fine giugno in unica soluzione. Nelle more, è possibile presentare specifica istanza di rateazione (mail, pec, sito).

    Nel caso, invece, in cui sia già in corso una dilazione di pagamento, si potranno sospendere le rate scadenti in questo periodo, ma dovranno essere versate in un’unica soluzione entro fine giugno, per riprendere, successivamente, il piano originario.

     

    Impugnazione cartelle

    la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile).

     

     

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