Chiarimenti del Notariato sulla detrazione dall’IRPEF del 50% dell’IVA pagata.
La Legge di Stabilità 2016 prevede una nuova detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
Peraltro la detrazione IRPEF - secondo una interpretazione letterale della norma :
- sarebbe limitata alle sole cessioni effettuate dalle imprese costruttrici;
- risulterebbero escluse le imprese di “ripristino” , vale a dire quelle imprese che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi edilizi .
L’orientamento negativo è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016.
A parere del Notariato sarebbe , al contrario, possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata anche in caso di acquisto di immobile residenziale effettuato avendo come venditore un’impresa che abbia ristrutturato l’immobile. E ciò in base ad un’interpretazione di tipo sistematico.
In presenza di una tassazione sfavorevole in caso di cessione soggetta ad IVA (applicata sull’intero corrispettivo), rispetto ad una cessione effettuata da un non- costruttore ( base imponibile ai fini del registro determinata sul valore catastale, di solito inferiore) , con la recente modifica normativa , il legislatore ha inteso rendere più equilibrata la tassazione, consentendo agli acquirenti degli immobili, le cui cessioni sono soggette (imponibili) ad IVA, il “recupero”, sotto forma di detrazione IRPEF, di una parte dell’imposta pagata.
La stessa situazione si ripropone per le cessioni di immobili poste in essere dalle imprese di ripristino o di ristrutturazione che di solito sono imponibili ai fini IVA.
Una soluzione negativa e cioè di negare il diritto alla detrazione in caso di cessione dell’immobile effettuata da un’impresa non costruttrice, risulterebbe in contrasto con la ratio dell’intervento normativo.
In definitiva superando un’interpretazione rigorosamente letterale, sembra potersi affermare che il diritto alla detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’IVA riguarda anche le cessioni d’ immobili residenziali poste in essere dalle imprese di “ripristino”.