Possibile di portare in detrazione il 50% del costo di costruzione.
Occorre riferirsi alla data del pagamento e ripartire la spesa detraibile sull’arco di 10 anni.
Le condizioni per fruire dell’agevolazione:
- Che il fabbricato sia di nuova costruzione e venga ceduto dall’impresa che lo ha realizzato
- acquisti da altri soggetti non permettono di beneficiare dell’agevolazione. La ditta cedente deve certificare l’importo dei costi di costruzione sostenuti, importo sul cui l’acquirente calcola la detrazione pari al 50%.
- Il pagamento deve necessariamente avvenire con “bonifico parlante”, bancario o postale, come per le altre spese che danno diritto alla detrazione del 50%.
Il contenuto del bonifico:
- la specifica causale del recupero del patrimonio edilizio
- il codice fiscale del soggetto pagatore; in caso di pluralità di soggetti interessati a fruire dell’agevolazione fiscale, il bonifico dovrà contenere il codice fiscale di ciascuno di essi.
- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento.
Il pagamento:
- occorre che il pagamento sia successivo dall’atto di acquisto nel quale viene stabilito il vincolo pertinenziale. ( vale anche la giornata della stipula del rogito ) .
- Ove fosse necessario versare una parte del prezzo prima del rogito, per assicurarsi il diritto alla detrazione su tali somme, occorrerà un preliminare di vendita registrato (circolare n. 38/E/2008); in tale compromesso deve essere già evidenziato il vincolo pertinenziale.
Il bonus è subordinato alla pertinenzialità del box” .
Pertanto:
- se il box viene acquistato contestualmente all’abitazione non si pongono particolari problemi;
- viceversa il notaio deve apporre il vincolo pertinenziale quando l’acquisto del box avviene autonomamente dall’abitazione.
Si ricorda infine che qualora il proprietario dell’abitazione acquisti la pertinenza e detta pertinenza venga pagata dal convivente, quest’ultimo potrà beneficiare del bonus sul costo di costruzione del box.