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Acquisti all’asta: imposte d’atto fisse

  • di Luigi Mondardini

    Cinque gli anni entro cui le imprese devono rivendere.

    Cinque gli anni entro cui le imprese devono rivendere.
     
    La legge di bilancio 2017 , prevede per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie, l’allungamento dei  termini che consentono di non perdere il beneficio goduto.
     
    Il decreto “salva banche” (DL 18/2016)  ha introdotto un’agevolazione in virtù della quale le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l’immobile sia rivenduto entro due anni.
     
    In origine  era previsto che l’agevolazione trovasse applicazione dal 16 febbraio al 31 dicembre 2016.
     
    La disciplina agevolativa si applica agli atti e ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell’ambito di  una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare o  una procedura di vendita immobiliare  fallimentare.
     
    Il beneficio era condizionato al  “ritrasferimento” dell’immobile, entro due anni dall’acquisto agevolato, pena l’applicazione delle  imposte di registro, ipotecaria e catastale  nella misura ordinaria e della sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
     
    La legge di bilancio 2017 interviene sulla disciplina agevolativa prevedendo:
     
    - Da un lato un prolungamento del termine per il ritrasferimento, portandolo da due a cinque anni;
    - Dall’altro  una maggior durata  dell’agevolazione, che rimane vigente fino  al 30 giugno 2017.
     
    Pertanto le imprese avranno a disposizione cinque anni di tempo per ritrasferire l’immobile acquistato all’asta giudiziaria con le agevolazioni sopra elencate e non più solo due.
     
    Inoltre viene disposto che la disciplina agevolativa   trovi  applicazione ancora fino al prossimo 30 giugno e non debba cessare il 31 dicembre 2016 come era, invece, originariamente previsto.
     
    La stessa agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) trovava applicazione  anche nel caso in cui l’acquirente dell’immobile all’asta giudiziaria o in sede di vendita fallimentare fosse un soggetto privato, purché in possesso delle condizioni di “prima casa”.
     
    In tal caso, restavano ferme le ordinarie regole concernenti la decadenza dall’agevolazione “prima casa” (mendacio originario o alienazione nel quinquennio).
     
    La legge di bilancio 2017 estende anche il periodo di applicazione di questa agevolazione che risulta, quindi, applicabile fino al 30 giugno 2017.
     

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