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Acconto 2017 e “regime di cassa”

  • di Luigi Mondardini

    Il calcolo dell’acconto correlato all’adozione del nuovo regime di cassa.

    Di particolare rilievo appaiono sulla determinazione dell’acconto  le conseguenze del nuovo principio di cassa (legge di bilancio 2017) per le imprese minori in contabilità semplificata.
     
    Per il periodo di imposta 2017, infatti le imprese minori  determinano il reddito applicando il criterio di cassa , vale a dire all’atto dell’effettiva percezione oppure, tramite apposita opzione  triennale, il criterio della registrazione delle fatture, il quale presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.
     
    L’Agenzia ha poi espressamente chiarito che il nuovo regime di determinazione del reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza, ossia per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti previste dal Tuir.
     
    In particolare: 
     
    - per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime). 
     
    - I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. 
     
    - In base al nuovo articolo 66 del Testo Unico, le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito dell’anno 2017 e non sono rinviabili nei futuri esercizi.
     
    Ciò avrà presumibilmente come conseguenza:
     
    - la possibilità di chiusura dell’esercizio in perdita
    - la necessità per le imprese interessate di determinare presuntivamente il reddito 2017 
    - l’opportunità di ricalcolare  gli acconti dovuti per il mese di novembre in base al metodo previsionale, rendendo probabilmente inutile il versamento di acconti IRPEF/IRAP per la scadenza del 30.11.2017.
     
    L’Agenzia precisa che tale disposizione opera non solo in sede di prima applicazione del regime, ma anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.
     
    Il cambiamento di regime dalla competenza alla cassa porterà ad una modifica sostanziale del reddito anche per le attività prive di rimanenze come, ad esempio, gli agenti e rappresentanti di commercio.
     
    Questi contribuenti fino al 31 dicembre 2016 dichiaravano le provvigioni maturate, dal 2017, dovranno computare nel reddito le provvigioni fatturate o riscosse nel 2017 e con ogni probabilità questo non avverrà per quelle maturate negli ultimi mesi dell’anno, con la conseguenza di un reddito 2017 inferiore a quello conseguito nel 2016.
     
     
     
     
     

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