Previsto per imprese in crisi a particolari condizioni.
Il decreto liquidità prevede che sino al 31 dicembre 2020 il Fondo possa intervenire per garantire, a titolo gratuito, una maggior numero di potenziali beneficiari.
Vanno rispettati alcuni requisiti dimensionali:
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il numero massimo di dipendenti, non superiore a 499
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un importo massimo garantito elevato, per singola impresa, a 5 milioni di euro.
La garanzia può essere concessa anche a imprese “non in bonis” , vale a dire:
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in normale esercizio che abbiano esposizioni deteriorate del tipo Utp (unlikely to pay) o «scadute e/o sconfinanti deteriorate», la cui segnalazione sia successiva al 31 gennaio 2020;
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che abbiano «attivato», in data successiva al 31 dicembre 2019, un istituto per la composizione negoziale della crisi. In particolare, per queste ultime, è necessario alternativamente che siano state «ammesse» alla procedura di concordato in continuità aziendale; abbiano «stipulato» accordi di ristrutturazione; abbiano «presentato» un piano attestato.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” .
Per i piani attestati , dei quali il Dl liquidità chiede la “presentazione”, si ricorda che la legge fallimentare non prevede alcuna forma di presentazione dei piani, nemmeno nei confronti del tribunale o dei creditori o di altri soggetti.
Si può allora alternativamente ritenere che il piano attestato, possa dirsi presentato, quando:
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sia stato attestato conferendogli data certa
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oppure (ferma restando la precedente condizione) quando il piano attestato sia stato anche presentato (rectius depositato o pubblicato) al registro delle imprese, facoltà, peraltro, prevista in ambito fiscale dall’articolo 88 del Tuir.