Per determinare le plusvalenze non basta il valore dichiarato.
Ai sensi dell’. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 147/2015 l'Amministrazione finanziaria non può utilizzare il valore accertato ai fini del registro per determinare plusvalenze imponibili su immobili e aziende ai fini delle imposte dirette.
Il valore accertato ai fini del registro rappresenta solo un semplice indizio che necessita ulteriori mezzi di prova. Non scatta alcun automatismo.
In particolare: “…… per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro…………….”.
Tali elementi potranno essere utilizzati in sede di accertamento, non peraltro costituendo una presunzione sufficiente a sostenere un 'maggior corrispettivo' rilevante ai fini delle imposte dirette, dal momento che l'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, di un maggior corrispettivo delle cessioni di immobili e di aziende non può fondarsi soltanto sul valore di mercato, a differenza di quanto avviene ai fini dell'imposta di registro.
Nel caso degli immobili, a rettifica dei corrispettivi dichiarati potrà avvenire in presenza di ulteriori elementi quali:
- le tariffe di vendita pubblicizzate;
- le differenze tra i prezzi praticati per analoghe tipologie di immobili
- l'insufficienza del corrispettivo a garantire un utile adeguato;
- il raffronto tra i prezzi indicati nei contratti preliminari e quelli risultanti dai rogiti definitivi;
- le dichiarazioni degli acquirenti.
Per le cessioni di azienda ,gli Uffici delle entrate dovranno ricercare altri elementi idonei a corroborare tale presunzione , come ad esempio gli importi dei finanziamenti concessi agli acquirenti e le risultanze delle indagini finanziarie.
Aumentano quindi gli strumenti probatori utilizzabili da entrambe le parti.
Così potranno essere utilizzati i dati desumibili dalle scritture contabili, da precedenti atti di compravendita non oggetto di accertamento in rettifica, dalle movimentazioni finanziarie effettivamente intercorse e anche da perizie…..
Anche il ricorso alla così detta 'antieconomicità' della gestione aziendale dovrà essere fatta oggetto di approfondita indagine e verifica da parte dell'A.F.