Lo dice la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia
Con la sentenza 128/2/17 la commissione precisa che le spese di ristrutturazione devono essere disconosciute nell’anno di sostenimento, poiché va contestata in origine la sussistenza dei presupposti.
Pertanto in mancanza di un accertamento in tal senso è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi e la pretesa dell’ufficio risulta infondata.
Il caso affrontato si riferisce a quello di un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento derivante da un controllo formale (ex articolo 36-ter, Dpr 600/73) .
L’Agenzia aveva disconosciuto il diritto di detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione; in particolare veniva recuperata la quota di 1/10 detratta nell’esercizio controllato, considerando che le opere eseguite anni prima si riferissero a un ampliamento per sopraelevazione di un fabbricato esistente e non al recupero dello stesso, e quindi fossero interventi non rientranti nell’agevolazione.
La tesi del contribuente era quella che l’ufficio non potesse disconoscere la detrazione dei decimi detratti negli anni successivi al primo, ormai divenuto definitivo.
Secondo il collegio emiliano ( che ha accolto ricorso) qualora l’Agenzia voglia contestare la legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve notificare un avviso di accertamento, facendo riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti; è necessario disconoscere i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.
Altrimenti per ogni annualità l’ufficio potrebbe adottare comportamenti diversi, creando così irragionevoli disparità di trattamento della medesima fattispecie.
In altre parole, l’eventuale disconoscimento della detraibilità delle spese di ristrutturazione va effettuato attraverso un motivato avviso di accertamento in riferimento al primo esercizio, ossia contestando a monte il presupposto di tale detrazione.
In definitiva in mancanza di un accertamento relativo al periodo di sostenimento delle spese, le rate detratte negli esercizi successivi sono legittime e l’ufficio non può contestare