>

Accertamento con adesione e ricorso

  • di Luigi Mondardini

    Sospensione dei termini e periodo feriale.

    L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute evitando di avviare una lite tributaria.
     
    E’ in pratica un accordo tra il  contribuente e l’Amministrazione Finanziaria che può essere raggiunto sia prima che in un momento successivo all’emissione di un avviso di accertamento, sempre che il contribuente non abbia presentato ricorso al giudice tributario. 
     
    Il vantaggio che si ottiene con l’accertamento con adesione è di usufruire di uno sconto delle sanzioni amministrative che si riducono ad un 1/3 del minimo previsto dalla legge.
     
    L’adesione può essere attivata sia su iniziativa dell’Ufficio compente che dal contribu8ente.
     
    Nel primo caso il contribuente riceve un invito  a presentarsi presso gli Uffici dell’Agenzia ; l’invito deve indicare  il  periodo d’imposta di riferimento; il giorno e luogo della comparizione; le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione dell'invito.
     
    Qualora il contribuente non aderisca  all’invito a comparire , perderà la possibilità di avvalersi in seguito di tale istituto.
     
    Può essere anche il contribuente  stesso ad attivarsi presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
     
    In caso di raggiungimento di un accordo, le parti sottoscrivono l’atto di adesione, ma la procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. 
     
    In ogni caso se l’accordo non viene raggiunto , il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio. 
     
     
    Ai fini del perfezionamento dell’accordo il versamento delle somme oggetto di adesione deve avvenire entro 20 gg successivi alla redazione dell’atto. E’ possibile accedere alla rateazione trimestrale:
    - se le somme dovute superano cinquantamila euro, il numero massimo di rate è pari a sedici;
     
    - è invece di otto il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a 50.000= Euro.
     
     
    Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo (o di quello corrispondente alla prima rata), il contribuente deve far pervenire la quietanza dell’avvenuto pagamento all’Ufficio competente che rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione. 
     
    Le rate successive alla prima (maggiorate di interessi) devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 
     
     
    Il pagamento deve perfezionarsi tramite modello F24;  la disciplina del lieve inadempimento trova applicazione anche per le somme dovute in base all’accertamento con adesione. 
     
     
    I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. 
     
    Ricorrendo all’accertamento con adesione, il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
     
    Tale  termine si cumula con quello di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. 
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link