In caso di dichiarazione omessa vale il 2012.
L’accertamento, a pena di decadenza, va ancora notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se c’è omessa dichiarazione.
Pertanto :
- entro il 31 dicembre 2018, a pena di decadenza, vanno notificati gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2013; si tratta del modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2014.
- in caso di omessa dichiarazione, entro fine anno l’annualità in scadenza è il 2012 (modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2013).
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), operano le modifiche della L. 208/2015, che hanno aumentato i termini di un anno per le dichiarazioni presentate e di due anni per le dichiarazioni omesse, avendo, nel contempo, abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Particolari regole si applicano per alcune categorie di contribuenti , se congrui e coerenti con gli studi di settore: in tal caso, salvo violazioni penali tributarie, i termini di decadenza sono ridotti di un anno.
In merito ai tributi locali, il termine per l’accertamento dell’evasione e dell’omesso versamento di tributi locali coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.