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Accertamenti : entro il 2 gennaio le notifiche.

  • di Luigi Mondardini

    In caso di raddoppio sono le annualità 2008 e 2006 ( se c’è stata omissione)

    Entro il 2 gennaio 2018 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2012 modello UNICO 2013 (2011 modello UNICO 2012 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione).
     
    Opera infatti il sistema antecedente alla L. 208/2015; si ricorda che tale intervento normativo:
     
    - da un lato ha innalzato di un anno (per le dichiarazioni presentate) e di due anni (per le dichiarazioni omesse) i termini di accertamento;
    - dall’altro ha abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
     
    Per le annualità pregresse  l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
     
    Pertanto entro il 2 gennaio 2018 vanno notificati gli accertamenti  sull’anno 2008 (UNICO 2009), in caso di dichiarazione presentata; sull’anno 2006 (UNICO 2007) se si tratta di omessa dichiarazione.
     
    Il raddoppio dei termini opera solo se si tratta di reati rientranti nel DLgs. 74/2000 : dichiarazione infedele, fraudolenta, oppure omessa per citare i più frequenti; se l’evasione può avere, anche in astratto, rilievo penale, non quindi per l’IRAP (per tutte, Cass. 25 agosto 2017 n. 20435).
     
    Dal 3 settembre 2015 disciplina più garantista: affinché il raddoppio possa operare è necessario che la denuncia penale sia trasmessa entro i termini decadenziali ordinari.
     
    Sono però fatti  salvi gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015, confermando l’interpretazione che era stata fornita dalla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale.
     
    Quindi per gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015, il raddoppio opera senza che sia necessaria la denuncia e anche quando l’elemento penalmente rilevante sia emerso a termini ordinari già decaduti.
     

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