In caso di raddoppio sono le annualità 2008 e 2006 ( se c’è stata omissione)
Entro il 2 gennaio 2018 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2012 modello UNICO 2013 (2011 modello UNICO 2012 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione).
Opera infatti il sistema antecedente alla L. 208/2015; si ricorda che tale intervento normativo:
- da un lato ha innalzato di un anno (per le dichiarazioni presentate) e di due anni (per le dichiarazioni omesse) i termini di accertamento;
- dall’altro ha abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Per le annualità pregresse l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
Pertanto entro il 2 gennaio 2018 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2008 (UNICO 2009), in caso di dichiarazione presentata; sull’anno 2006 (UNICO 2007) se si tratta di omessa dichiarazione.
Il raddoppio dei termini opera solo se si tratta di reati rientranti nel DLgs. 74/2000 : dichiarazione infedele, fraudolenta, oppure omessa per citare i più frequenti; se l’evasione può avere, anche in astratto, rilievo penale, non quindi per l’IRAP (per tutte, Cass. 25 agosto 2017 n. 20435).
Dal 3 settembre 2015 disciplina più garantista: affinché il raddoppio possa operare è necessario che la denuncia penale sia trasmessa entro i termini decadenziali ordinari.
Sono però fatti salvi gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015, confermando l’interpretazione che era stata fornita dalla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale.
Quindi per gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015, il raddoppio opera senza che sia necessaria la denuncia e anche quando l’elemento penalmente rilevante sia emerso a termini ordinari già decaduti.