Il tema viene approfondito nello studio n. 56-2016 divulgato il 20.7.2016.
Vengono esaminati i criteri volti ad individuare le situazioni in cui è configurabile l'abuso del diritto, in mancanza di "valide ragioni extrafiscali".
Secondo lo studio del Notariato, al fine di qualificare un'operazione come potenzialmente abusiva occorre:
- verificare la sussistenza di almeno due trattamenti tributari applicabili alla medesima operazione;
- verificare la configurabilità, nel caso concreto, di una fattispecie di evasione, tale da escludere l'abuso;
- valutare se i vantaggi fiscali siano conseguenza della "libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge" oppure "tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale", posto che nel primo caso non si può qualificare l'operazione come abusiva;
- verificare se l'osservanza delle norme fiscali configuri un "rispetto formale"; infatti, un'operazione è astrattamente abusiva se, pur rispettando la normativa fiscale, si ponga in modo non coerente con il suo fondamento giuridico;
- verificare se l'operazione concretamente compiuta risulti "priva di sostanza economica" e "realizzi essenzialmente vantaggi indebiti".
Effettuate tali verifiche, la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali escluderebbe la possibile contestazione dell'abuso del diritto.
Deve trattarsi di ragioni "oggettive", "effettive", "non marginali" e che rispondano "a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa" (art. 10-bis co. 3 della L. 212/2000).