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Abolizione Equitalia e sanatoria delle cartelle

  • di Luigi Mondardini

    ll decreto fiscale ha ottenuto la firma del Presidente della Repubblica.

    Dunque via libera alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
     
    A partire dal primo luglio 2017 Equitalia viene sostituita da un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".
     
    Tale ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia diventando quindi il nuovo Agente della riscossione. 
     
    Tutti i carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali) affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015 possono essere estinti pagando solo l’imposta e gli interessi legali per il ritardo nel pagamento.
     
    Sono esclusi dall’agevolazione: l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
     
    La sanatoria le sanzioni, gli interessi di mora , nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il contribuente quindi pagherà la quota capitale, gli interessi legali, aggio e costi di notifica.
     
    Viceversa sulle cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi.
     
    Il pagamento:
     
    - in un’unica soluzione
    - oppure in una dilazione massima di 4 rate; 
     
    In caso di  dilazione, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e le ultime due pari a 1/6 delle somme a debito. 
     
    Smentita la previsione di una dilazione massima di 36 mesi;  la scadenza della 3° rata non può superare il 15 dicembre, prevedendo invece il termine del 15 marzo 2018 per la chiusura del piano di dilazione. 
     
    Si tratta di una dilazione breve che limita fortemente l’incentivo alla rottamazione.
     
    La procedura: 
     
    - entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizioni , la richiesta di accesso viene presentata tramite apposita modulistica , con indicazione del  numero della rate richieste (max 4), e l’eventuale pendenza di giudizi afferenti ai carichi iscritti a ruolo. 
     
    - L’Agente della riscossione, entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché l’importo delle singole rate e delle relative scadenze. 
     
    - Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto. 
     
     
    Coloro che hanno già in essere un piano di rateazione potranno accedere ad uno sgravio di sanzioni e interessi di mora sulle rate ancora dovute, ma non otterranno sconti su quanto già pagato.
    Devono  risultare rispettati i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
     
     
     
     

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