Lo slittamento al 2 gennaio, essendo 31 dicembre è domenica .
Entro il 31 dicembre 2017, a pena di decadenza, devono essere “notificati” gli accertamenti sull’anno 2012 (modello UNICO 2013), trovando applicazione la disciplina ante L. 208/2015.
Per “notifica” si deve intendere la data di spedizione a mezzo posta dell’atto o di consegna all’agente notificatore: se, ad esempio, l’atto è spedito il 2 gennaio e ricevuto il 7, si considera notificato nei termini.
Dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione, e lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’art. 57 del DPR 633/72.
La L. 208/2015 ha modificato anche il termine per l’accertamento in caso di omessa dichiarazione sempre a decorrere dalle dichiarazioni da presentare nel 2017, dunque dal periodo d’imposta 2016.
Sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Opera ancora il raddoppio dei termini per violazioni penali tributarie rientranti nel DLgs. 74/2000, abrogato dalla L. 208/2015 a decorrere dall’anno 2017, dichiarazioni relative al 2016, su cui ci sarà un intervento apposito.
Per alcune categorie di contribuenti , se congrui e coerenti con gli studi di settore, i termini di decadenza sono ridotti di un anno.
Si ricorda che sussistono situazioni per le quali non opera ancora la L. 208/2015.
In particolare:
- il termine per la contestazione delle sanzioni amministrative non connesse all’evasione è del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione, si pensi al caso delle comunicazioni sulle minusvalenze, o al monitoraggio fiscale non connesso all’evasione (art. 20 del DLgs. 472/97);
- il termine per la contestazione delle sanzioni da RW e delle imposte sui redditi che si presumono evase è raddoppiato se le violazioni sul monitoraggio fiscale riguardano investimenti detenuti in paradisi fiscali (art. 12 del DL 78/2009);
- il termine per la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati è del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione;
- il termine per l’accertamento dell’evasione e dell’omesso versamento di tributi locali coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).