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Il nuovo "redditometro sintetico"

  • di Luigi Mondardini

    E’ entrato in funzione il nuovo redditometro, elaborato come strumento per rendere più efficace la lotta all'evasione; saranno gli uffici dell'Agenzia delle entrate a selezionare i contribuenti da verificare con la lente del redditometro, a partire dai redditi del 2009. L’indagine mira a confrontare i redditi dichiarati con le spese sostenute e in definitiva il tenore di vita del contribuente ricostruito attraverso elementi certi (tenendo conto anche del reddito familiare). Qualora emergano scostamenti superiori al 20%, solo allora scatterà l'accertamento e starà al contribuente fornire elementi che giustifichino la differenza.

    Con la Circolare ministeriale n. 24/E del 31 luglio sono arrivate le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo strumento di accertamento “sintetico”, volto cioè a ricostruire  induttivamente il reddito sulla base delle spese effettuate dal contribuente. Ricordiamo  che la disciplina di questo strumento è contenuta nell’art. 38 del Dpr 600/1978, modificato dall’art. 22 del DL 78/2010 e dal Decfreto Mef del del 24 dicembre 2012.

    La determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che quanto speso nel periodo d’imposta è stato finanziato con redditi dello stesso periodo (articolo 38, comma 4). Il contribuente, tuttavia, ha ampia possibilità di provare che gli “acquisti” sono stati effettuati con redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla base imponibile.

    In particolare sono state definite in una apposita tabella (Tab. A) circa un centinaio di voci di spesa raggruppate in macro categorie: i Consumi di  generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, Abitazione, Combustibili ed energia, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, Sanità, Trasporti, Comunicazioni, Istruzione, Tempo libero, cultura e giochi, Altri beni e servizi e Investimenti, che vanno confrontate con i redditi indicati dal contribuente per  verificare se la capacita’ di spesa dimostrata appunto dalle spese sostenute è compatibile con quanto si è dichiarato.

    Questo nuovo “redditometro” trova applicazione per i redditi relativi agli d’imposta a partire dal 2009. Per quanto riguarda il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal Dm, questo è in funzione anche della composizione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza (comma 5).

    Esiste poi  una “clausola di garanzia”:  l’accertamento sintetico è legittimo solo se lo scostamento tra reddito ricostruito in maniera presuntiva e reddito dichiarato è superiore del 20% (comma 6); in altri termini lo scostamento va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato, per cui se questo è pari a 100, l’accertamento può scattare se il reddito accertabile è pari almeno a 121 (100 + 20% = 120).

    E’ una condizione peggiorativa rispetto al  “vecchio redditometro” dove  lo scostamento doveva essere del 25% e comunque essere presente  per almeno due annualità e cio’ per limitare le conseguenze di un accertamento che, a differenza della  nuova metodologia, si basava essenzialmente su elementi induttivi rappresentati dalla “disponibilità" di alcuni beni e servizi valorizzati con indici e coefficienti.

    L’accertamento non potra’ in ogni caso scattare automaticamente dal momento che l’Ufficio delle Entrate dovra’ invitare il contribuente selezionato a “fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento” (comma 7).

    Il contribuente avrà quindi la possibilità di giustificare gli scostamenti che gli vengono contestati e lo potrà fare anche successivamente e cioè in sede di accertamento con adesione, che l’ufficio ha l’obbligo di attivare nell’ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito

    Le spese su cui si basa il nuovo metodo sono  inquadrate come “spese certe, che peraltro potranno comunque essere contestare dimostrando  la loro errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; le “spese per elementi certi”, rispetto alle quali si potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa o la sua diversa imputazione; le spese per investimenti sostenute nell’anno e le informazioni relative alla quota di risparmio formatasi nell’anno.

    Inoltre sono incluse  le “spese Istat”, determinabili cioè induttivamente sulla base di valori medi rilevati dai dati dell’Istituto di statistica, per le quali il contribuente potrà utilizzare evidenze e argomentazioni logiche a sostegno di una diversa rappresentazione della situazione di fatto.

    Chi rischia di subire l’accertamento?

    Le posizioni a maggior rischio di evasione saranno individuate in base a un’attenta attività di analisi, prendendo in considerazione soltanto i casi di scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma anche  basandosi  sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche (ad esempio la  potenza dell’auto o la lunghezza della barca).

    Saranno quindi  evitate le situazioni di marginalità economica, le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti; inoltre  si terrà conto  del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia per cui le spese , sempre a livello familiare,  risultino coerenti con il reddito dell’intero nucleo.

    Nella fase di selezione non avranno alcun peso le spese per i beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media rilevata dall’Istat sui consumi delle famiglie (“spese Istat”).

    Come si è detto la possibilità per il contribuente di giustificare le proprie ragioni risulta ampliata mediante  il cosidetto contradditorio con i funzionari dell’Ufficio.

    Già nella prima fase, cioè quando il contribuente “selezionato” riceve l’invito dall’Ufficio si potrà dimostrare che gli acquisti (su cui si basa la ricostruzione induttiva)  sono stati realizzati con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, con redditi esenti,  con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile; ma anche  che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o sono state sostenute da altri soggetti.

    Il contraddittorio verterà quindi su molteplici aspetti per i quali il contribuente avrà la possibilità di fornire ampie spiegazioni: in particolare ci si riferisce al capitolo delle spese certe, rispetto alle quali si potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; al tema della disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento ed in questo caso il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; si pensi ad esempio all’ipotesi di inagibilità dell’immobile o al  sequestro del veicolo, eccetera; le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista e al  risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno.

    Questa prima fase di contradditorio può chiudersi definitivamente se i chiarimenti forniti risulteranno esaustivi, mentre, se permangono  elementi di incertezza, il contraddittorio avrà a oggetto anche le “spese Istat”. In tal caso, comunque, il contribuente potrà dimostrare con argomentazioni logiche l’esistenza di una differente situazione di fatto, di cui l’ufficio terrà conto, anche se non supportate da documentazione, purché logicamente sostenibili.

    Nel caso in il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, l’ufficio potrà utilizzare ulteriori strumenti istruttori, quali ad esempio le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente.

    Se l’Ufficio va avanti con la ricostruzione induttiva del reddito, deve in ogni caso attivare
    l’accertamento con adesione; cioè è tenuto a convocare di nuovo il contribuente al confronto. Questa volta l’invito conterrà  il maggior reddito accertabile (cioè quello ricostruito sulla base delle spese e degli altri indicatori), le maggiori imposte  conseguenti e le relative motivazioni, e formulata la proposta di adesione.

    A questo punto il contribuente potra’ fruire di sconti sulle sanzioni o  versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la  riduzione alla metà delle sanzioni, oppure, attraverso il previsto contraddittorio, giungere  al perfezionamento dell’accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell’accordo, o se il contribuente non si presenta, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento.
     
    Entrando più nello specifico della Circolare di fine Luglio, viene fornito l’iter logico per quanto riguarda la determinazione sintetica del reddito complessivo e che è il risultato della somma di “spese certe”, sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare a carico (circa le spese per beni e servizi riferite al coniuge e ai familiari a carico, le stesse sono attribuite in base alla percentuale indicata in dichiarazione per fruire delle detrazioni d’imposta),
     “spese per elementi certi”, ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), valori medi rilevati dall’Istat o da analisi degli operatori del settore economico di riferimento, quota degli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta, quota del risparmio formatasi nell’anno e quota delle “spese Istat” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

    Vediamo alcune situazioni che potrebbero essere risolte dal contribuente:

    - Il redditometro, anche nella sua precedente versione, non punta alla proprietà ma alla disponibilità di un bene. Ciò significa che il contribuente potrebbe essere  il proprietario ma non avere a disposizione quel bene perché lo ha concesso ad altri, come nel caso di un genitore che dà in comodato al figlio un immobile o l'auto, figlio dotato di un proprio reddito.  Auto: e’ opportuno controllare la potenza dell’auto, l’anno di immatricolazione; per gli immobili: la loro dimensione ed i mesi di possesso.

    - Movimenti di denaro sul conto corrente molto superiori al reddito dichiarato potrebbero far scattare il campanello di allarme per l'amministrazione finanziaria. Così come un elevato numero di accessi alle cassette di sicurezza. Da ottobre 2013 l'agenzia delle Entrate conoscerà molti dettagli in più sulle movimentazioni bancarie di ciascun contribuente, grazie alla nuova comunicazione che istituti di credito e intermediari finanziari dovranno inviare. La nuova comunicazione inizierà dalle informazioni relative al 2011 (quindi il nuovo redditometro non potrà contarne per gli anni 2009 e 2010) e i dati saranno la base per creare delle liste selettive di contribuenti per i quali emergono incoerenze da sottoporre poi a controllo. A prescindere da questo, aver effettuato pagamenti o aver ricevuto versamenti in modo tracciato e aver conservato copia degli estratti conto può aiutare la strategia difensiva nel ricostruire la posizione reddituale davanti al Fisco.

    - La disponibilità di denaro è l’aspetto che conta di più. La dimostrazione che si è in presenza di prestiti o donazioni da parte di familiari o amici può essere l’elemento che fa la differenza, così come poter giustificare la provenienza di una spesa mediante pagamenti ricevuti da altri (es. un genitore) o attraverso l’accensione di un fido bancario. Naturalmente in presenza di un prestito (il caso classico è quello dei genitori che aiutano un figlio all’acquisto della casa) l’attenzione del fisco potrebbe spostarsi sul donante.

    - Quando la disponibilità finanziaria proviene da redditi esenti o tassati alla fonte (titoli di stato, obbligazioni, locazioni con cedolare secca, vincite, lotterie) è opportuno conservare la documentazione giustificativa per dimostrare la legittimità di dette disponibilità.

    - I beni ed i servizi acquistati nell’ambito dell’attività di impresa o professionale, tipo auto o telefonino o computer, non rientrano nel conteggio del redditometro. E’ necessario che tale distinzione, rispetto alla sfera privata, sia chiara e documentate. I beni ad uso promiscuo rientrano per la parte non fiscalmente deducibile.

    - Occorre porre attenzione  alle spese  di investimento  come l'acquisto di immobili, auto, titoli di Stato, gioielli e beni d'antiquariato.  In questi casi è importante dimostrare la provenienza della “provvista”: un mutuo, un prestito , un’eredità,  ma anche le vendite (disinvestimenti) avvenute nell’anno e nei quattro precedenti

    - Capacità di spesa: il nuovo redditometro si fonda sulla capacità di spesa di un contribuente: ad una determinata  spesa deve corrispondere un certo reddito, considerando anche le semplici spese ordinarie e quelle relative alle  rette scolastiche,  vacanze o l'acquisto di mobili, per le quali la conservazione della documentazione potrebbe rideterminare la pretesa.

    Occorre ricordare infine che mediante lo spesometro, l'amministrazione finanziaria possiede già nell'Anagrafe tributaria tutte le informazioni sugli acquisti superiori a 3.600 euro.

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