Il 15 settembre è anche il termine per sanare le ritenute del 2015.
E’ infatti possibile tramite ravvedimento, rimediare ad eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015 applicando la sanzione ridotta del 3,75%, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio.
I sostituti d’imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, operando come segue:
- versando le ritenute operate ma non versate;
- la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75% dell’importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2015). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo “8906”;
- gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il tasso legale da applicare è il seguente:
- pari al 0,2% dall’1.1.2016
- dall’1.1.2015 al 31.12.2015 era pari allo 0,5%.
- Questi interessi dovranno essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa. Per calcolare gli interessi moratori dovuti, si applica la seguente formula: ritenute omesse × tasso × giorni di ritardo/365.
L'omessa presentazione del modello 770/2016 comporta l'applicazione della sanzione (art. 1 comma 1 D.lgs. 471/1997):
• dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 Euro;
• da 250 Euro a 1.000,00 Euro nel caso in cui le ritenute siano state versate.
Si ricorda infine che scatta il reato penale, in caso di omessa presentazione del modello 770, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 150mila euro.
In tal caso il reato si consuma non alla data di scadenza del modello 770 (quest'anno il 15.09.2016), ma al 90° giorno successivo (quindi il 14.12.2016). Infatti, entro tale arco di tempo, il contribuente può presentare la c.d. dichiarazione tardiva.