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30 giugno: termine ultimo per rivalutare le partecipazioni

  • di Luigi Mondardini

    Necessario il versamento integrale, o della prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’8%

    Scade il 30 giugno 2016, il termine per l’opzione per la rideterminazione del costo o del valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate.

    L’agevolazione consente  di assumere:

    - ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, al posto  del costo o valore d’acquisto della partecipazione, il valore della frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima.

    La rivalutazione è consentita solo  per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2016 che non sono detenute in regime d’impresa e  richiede ,  entro il 30 giugno 2016 i seguenti adempimenti :

    -          di redigere e  asseverare  una perizia di stima riferita all’intero patrimonio netto della società partecipata;

    -          di versare mediante modello F24 e con l’indicazione del codice tributo “8055”, l’imposta sostitutiva pari all’8% del valore risultante dalla perizia, senza distinguere se la partecipazione sia qualificata oppure non qualificata.

    Affinché la rivalutazione possa considerarsi perfezionata, occorre tassativamente procedere :

    - con il versamento integrale dell’imposta

    oppure

    - della prima delle tre rate annuali entro il 30 giugno 2016.

    Indispensabile quindi  procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva entro fine mese, perché, in mancanza di tale adempimento, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato, in sede di successiva cessione, neppure facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

    Invece, le rate successive, comprensive degli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo, dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018. Sarà comunque  possibile ravvedersi per gli omessi versamenti delle rate successive alla prima, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 35/2004 .

    Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell’imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, inferiore a quello dovuto sulla base del valore di perizia, l’operazione di rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione non può perfezionarsi integralmente; deve invece ritenersi perfezionata la rivalutazione parziale della partecipazione, in proporzione all’imposta sostitutiva versata.

    Non possono avvalersi della disciplina in esame coloro  che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016. Pertanto, qualora le partecipazioni siano state acquisite per successione intervenuta dopo il 1° gennaio 2016, gli eredi o donatari non possono usufruire della norma in commento.

    Inoltre, in caso di partecipazioni rivalutate da parte del soggetto che è deceduto, non è consentito all’erede neanche di determinare il costo fiscale della partecipazione utilizzando il costo rivalutato dal defunto.

    In particolare , in relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006 (ossia, dopo l’introduzione dell’imposta), è stato precisato  che:

    -          secondo quanto previsto dall’art. 68 comma 6 del TUIR,  “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”, anche nel caso in cui l’imposta di successione non sia dovuta per effetto della franchigia prevista a favore di ciascun erede, in relazione al suo grado di parentela col defunto;

    -          in caso di titoli esenti dall’imposta sulle successioni, si assume come costo il valore normale dei titoli alla data di apertura della successione;

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