Si concentrano i principali adempimenti fiscali.
Il 30 giugno rappresenta una novità rispetto alla scadenza del 16 giugno degli anni passati.
In caso di mancato versamento , è possibile in ogni caso pagare entro i 30 giorni successivi (vale a dire il 31/07, poiché il 30 cade di domenica) applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Inoltre, il saldo 2016 ed il I° acconto 2017 , sia di imposte e contributi, possono anche essere rateizzati al massimo fino a novembre.
Il versamento in scadenza per il 30/6 riguarda il saldo 2016 e I° acconto 2017 delle imposte (modello Redditi/2017 riferito al periodo d’imposta 2016).
In particolare:
- il saldo 2016 e I° acconto 2017 dell’IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive previste per regime di vantaggio (ex minimi) e forfettario.
- Inoltre anche il saldo 2016 dell’addizionale regionale all’IRPEF ed il saldo 2016 ed acconto 2017 dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Ai fini IVA:
- sono interessati dalla scadenza, coloro che hanno scelto di non versare il saldo 2016 entro lo scorso 16 marzo, optando per il differimento al 30 giugno. Il saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione IVA annuale va maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2017 - 30/06/2017 (questi possono ulteriormente differire al 31/07 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%).
Ulteriori adempimenti in scadenza:
- Diritto camerale annuale;
- Saldo 2016 e I° acconto 2017 contributi IVS e Gestione Separata
- Saldo 2016 e I° acconto 2017 Cedolare secca
- Condomini in qualità di sostituti d'imposta : versamento ritenute operate
- IVIE - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero;
- IVAFE - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
- Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata;
- Contributo di solidarietà;
Si ricorda poi che entro il 30 scadono anche i termini di presentazione di alcune dichiarazioni:
Ci sono poi anche adempimenti dichiarativi:
- la dichiarazione IMU/TASI riferita al periodo d’imposta 2016.
- canone RAI ordinario: entro il 30/06 (per chi non lo abbia già fatto entro il 31/01/2017) è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.