>

29 dicembre termine per il ravvedimento “leggero”

  • di Luigi Mondardini

    Possibile la dichiarazione integrativa con sanzioni ridotte.

    Occorre partire dalla distinzione tra errori rilevabili in sede di controllo automatico o formale e quelli invece non ravvisabili dagli stessi.
     
    Sono tipici  errori “non” rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale l’omessa o errata indicazione di redditi, l’errata determinazione dei redditi, l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile.
     
    Sono  viceversa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali); ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta. 
     
    Partendo dalla distinzione suindicata, si precisa che:
     
    - per la prima tipologia di errori la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre comporta l’applicazione della sanzione in misura ridotta , ossia euro 250 ridotta ad 1/9 pari ad euro 27,78  , aggiungendo a tali importi la sanzione per omesso versamento, se lo stesso è dovuto, anch’esso  ravvedibile. 
     
    - Oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale , dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con applicazione delle riduzioni previste dell’articolo 13 del D.lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. 
     
     
    - In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, o anche successivamente, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato e non trova applicazione la sanzione di euro 258, oggi euro 250.
     
    - Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
     
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link