Imposta non evidenziata in fattura: occorre indicare la «natura» dell’operazione
Entro il 28 settembre 2017 occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre dell’anno.
Vi sono operazioni che, pur non essendo assoggettate ad IVA, sono documentate mediante fattura; oppure operazioni per le quali, in virtù dell’applicazione di una disciplina speciale, l’imposta applicata non viene evidenziata sul documento (es. regime del margine o delle agenzie di viaggio).
Tale classificazione è funzionale alla compilazione del campo “natura dell’operazione”.
In caso di fatture relative ad operazioni soggette ad IVA nei modi ordinari ed imponibili, tale campo non deve essere compilato, dovendo, invece, essere valorizzati i campi “imposta” e “aliquota”.
Per le altre operazioni occorre distinguere le operazioni:
- in operazioni escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 del DPR 633/72 (codice N1);
- non soggette ad IVA per carenza di uno o più presupposti per l’applicazione dell’imposta (codice N2).
In assenza dei presupposti soggettivo od oggettivo, l’emissione della fattura non è obbligatoria; tuttavia, la comunicazione deve essere effettuata laddove il documento sia stato emesso su base volontaria.
- Per alcune operazioni territorialmente non rilevanti ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, invece, l’art. 21 comma 6-bis prevede l’obbligo di fatturazione. Qualora si tratti di cessioni di beni “fuori campo IVA” o prestazioni di servizi extra-Ue, l’operazione deve essere identificata come “non soggetta” (codice N2), mentre una prestazione di servizi resa nei confronti di un soggetto passivo Ue deve essere classificata come “operazione soggetta a reverse charge” (codice N6).
- Le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41 del DL 331/93 rientrano, invece, fra le operazioni “non imponibili” (codice N3), al pari delle esportazioni.
- Sono previsti specifici codici anche per identificare le operazioni esenti (N4), ad esempio le prestazioni sanitarie di cui all’art. 10 n. 18) del DPR 633/72; le operazioni soggette al regime del margine o con IVA non esposta in fattura (N5).
La stessa circolare n. 1/2017, inoltre, ha chiarito che, anche per le fatture ricevute, il campo “natura dell’operazione” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse.
Per gli acquisti in reverse charge, sia che si tratti di operazioni intracomunitarie (acquisti intra-Ue), che di operazioni interne (acquisti di rottami, telefoni cellulari, tablet PC, laptop, ecc.), occorre compilare tutti i campi menzionati.
Tale procedura è giustificata dalle modalità di registrazione delle fatture in reverse charge, le quali devono essere integrate e registrate con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta da parte del cessionario o committente.
Sebbene sia prevista la doppia annotazione sui registri IVA (acquisti e vendite), tuttavia, tali documenti devono essere comunicati una sola volta, tra le “fatture ricevute”.