Modificati i terrmini dello speso metro per il prossimo anno.
Novità nel collegato fiscale alla stabilità 2018 con l'introduzione dell'articolo Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
In particolare:
- le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.
- I contribuenti potranno trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.