Il decreto Milleproroghe non ha mutato la periodicità dell’obbligo per il 2017
Il decreto “Milleproroghe”, non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali (introdotti dal DL 193/2016) vale a dire:
- la comunicazione dei dati delle fatture
- la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.
A partire dal 2017, i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate a norma dell’art. 25 del DPR 633/72, le bollette doganali registrate a norma dell’art. 25 del DPR 633/72 e le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72 delle fatture emesse e ricevute relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Le informazioni, da inviarsi in forma analitica, riguarderanno almeno i dati identificativi del cedente o prestatore, del cessionario o committente; la data e il numero della fattura (della bolla doganale o della variazione); la base imponibile, l’aliquota IVA applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.
Dovranno essere definite , con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di comunicazione dei dati in forma analitica.
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia liquidata con cadenza mensile o trimestrale.
In particolare la comunicazione relativa al secondo trimestre solare dovrà essere effettuata entro il 16 settembre, mentre quella relativa al quarto trimestre solare dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio.
In sede di prima applicazione, sono state previste alcune semplificazioni; in particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa unitariamente per il primo semestre 2017 entro il 25 luglio 2017.
La semplificazione è stata concessa anche in considerazione del fatto che i soggetti passivi IVA sono comunque tenuti a presentare lo “spesometro”, in forma analitica o aggregata, per le operazioni effettuate nell’anno di imposta 2016.
L’adempimento è dovuto:
- entro il 10 aprile 2017, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta dovuta su base mensile;
- entro il 20 aprile 2017, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta dovuta su base trimestrale.
Il secondo obbligo introdotto dal DL 193/2016 è la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, anche questo dovuto trimestralmente, alle medesime scadenze, per le quali non sono state previste deroghe in sede di prima applicazione.