Con la pubblicazione sulla G.U. 11.11.2013, n. 264 è entrata in vigore la Legge 8.11.2013, n. 128 di conversione del DL n. 104/2013, Decreto c.d. “Istruzione”, contenente alcune specifiche modifiche in materia di imposte di registro ed ipocatastali, sostanzialmente confermate nell’iter di conversione.
In particolare sono inserite una serie di modifiche a decorrere dal 2014 con l’applicazione dell’imposta di registro nelle seguenti misure :
del 2% sugli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione ( con l’esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) al ricorrere delle condizioni previste , ossia aventi i requisiti “prima casa”;
del 9% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi;
e’ comunque previsto un minimo di € 1.000.
E’ altresì prevista l’esenzione dalle imposte di bollo e ipocatastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali, tra le quali, ad esempio, quelle previste per i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico, per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, per i trasferimenti immobiliari a favore della piccola proprietà contadina, ecc.
Inoltre e’ confermato anche l’incremento dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da € 168 a € 200 con riferimento agli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad IVA ma anche, ad esempio, agli atti societari (atto costitutivo, aumento di capitale con conferimento di beni diversi da quelli immobili, ecc.), gli atti di accettazione / rinuncia all’eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare.
Confermata anche l’esenzione, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni),esclusivamente per l’imposta di bollo, per i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie,mentre le imposte ipocatastali sono dovute nella misura fissa di € 50.
Di conseguenza per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l’imposta ipotecaria e catastale pari a € 50 ciascuna. Così, per l’acquisto della “prima casa” saranno dovute l’imposta di registro del 2% e le imposte ipocatastali pari a € 100 (50 + 50).
Tale previsione riguarda anche gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere al fine di effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari.
Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2014.
Relativamente all’incremento a € 200 dell’imposta di registro / ipocatastali, il citato art. 26 prevede che:
“le disposizioni … hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data ( 1.1.2014) , per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.