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16 marzo: tassa annuale sui libri sociali

  • di Luigi Mondardini

    Il versamento interessa le società di capitali.

    Entro il 6 marzo 2018, deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori.
     
    Restano soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.
     
    Sono esclusi i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.).
     
    Il versamento è dovuto da:
     
    - società di capitali quali spa, sapa e srl; i soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
     
    - sono viceversa escluse dal pagamento della tassa le società cooperative e le mutue assicuratrici , le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche. 
     
    - Secondo l’Amministrazione finanziaria , la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali , purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile.
     
    A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
     
    - 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; 
    - 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro. 
     - ’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2018.
     
    Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
     
    Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, con apposito bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.
     
    Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2018.
     
    Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
     
    Si ricorda, infine, che l’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
     
     

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