Modifiche normative con il D.Lgs 25/05/2017, n. 90 .
Novità in materia di regime sanzionatorio previsto in caso di violazioni delle norme che disciplinano la circolazione dei contanti, titoli al portatore e assegni.
Le fattispecie sanzionatorie amministrative, previste per la violazione delle limitazioni sull’uso di strumenti finanziari sono contemplate dall’art. 63 del medesimo decreto.
In particolare si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni concernenti:
- trasferimenti di contanti e titoli al portatore maggiori di 3.000 euro tra soggetti non abilitati;
- rimesse di denaro all’estero per importi maggiori di 1.000 euro;
- negoziazione a pronti di valuta estera per importi maggiori di 3.000 euro;
- assegni bancari e postali emessi per importi maggiori di 1.000 euro senza l'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità;
- assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, girati per finalità diverse dall’incasso;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l'indicazione del beneficiario, ovvero della clausola di non trasferibilità.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, le misure edittali sono quintuplicate, applicandosi, di conseguenza, da 15.000 a 250.000 euro.
Il previgente regime sanzionatorio prevedeva una misura sanzionatoria in termini percentuali:
- una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ovvero dal 5% al 40% per importi superiori a 50.000 euro (con un minimo di 3.000 euro).
In presenza di una violazione commessa entro il 3 luglio 2017, occorre mettere a confronto due regimi sanzionatori totalmente differenti; ciò comporta la necessità di verificare, caso per caso, quale sia la sanzione più favorevole al trasgressore.